Array | Giovanni Battista Gallus | 18/07/2015
Su un aspetto da non trascurare, cioè che l’uso degli APR deve rispettare soprattutto le norme in materia di trattamento di dati personali, la seconda edizione non ha innovato il precedente regolamento (anche perché non si tratta di materia di diretta competenza di ENAC). Bisogna però tenere presente che è stata pronunziata l‘opinion 1/15 “on Privacy and Data Protection Issues relating to the Utilisation of Drones” dell’Art. 29 Working Party (il gruppo dei Garanti Europei), che fornisce tra l’altro una serie precisa di raccomandazioni operative per gli obblighi di informativa e per il rispetto dei principi di liceità, trasparenza, necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, nel trattamento di dati personali a mezzo droni. Il rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy (e dalle indicazioni dell’Opinion 1/15) è indispensabile per evitare di incorrere in pesanti sanzioni o in richieste di risarcimento dei danni per trattamento illecito di dati personali.
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Il regolamento: http://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Regolamenti/Regolamenti_ad_hoc/info-122671512.html