Burocrazia

Buongiorno a tutti,

provo a riportare qui un sunto dei passaggi burocratici necessari per la presentazione del PP alle prossime Elezioni Europee. E’ fortemente ripreso dal manuale del 2014 ma non credo che in questi anni sia cambiato molto. La fonte, per un Vs eventuale riferimento, è http://www.camera.it/temiap/temi17/Manuale%20elezioni%20europee%202014_29%20aprile%202014.pdf

ELETTORATO PASSIVO

Possono essere eletti alla carica di rappresentante dell’Italia al Parlamento europeo i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.

INCOMPATIBILITA’

C’è un ampio capitolo sulle incompatibilità, tra cui eventuali persone condannate o con altri ruoli amministrativi (Sindaci, Consiglieri regionali…)

DEPOSITO DEI SIMBOLI

Tra le ore 8 del 49° e le ore 16 del 48° giorno antecedente a quello della votazione, va depositato presso il Ministero dell’interno il contrassegno con cui si intende contraddistinguere le liste dei candidati. […] All’atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici devono nominare, con atto autenticato da un notaio, un rappresentante (e un supplente) che provvederà a depositare la lista dei candidati presso l’ufficio elettorale circoscrizionale (L. 18/1979, art. 11, quarto comma). Il deposito del contrassegno di lista e la nomina del rappresentante incaricato di depositare la lista dei candidati sono condizioni necessarie per la presentazione delle liste.

LISTA DEI CANDIDATI

La presentazione delle liste dei candidati è effettuata per ogni circoscrizione fra le ore 8 del 40° giorno e le ore 20 del 39° giorno antecedenti quello della votazione presso la cancelleria della Corte d’appello sede dell’ufficio elettorale circoscrizionale (L. 18/1979 art. 12, primo comma). Ciascuna lista deve essere composta da un numero di candidati non inferiore a tre e non maggiore del numero di parlamentari europei da eleggere nella circoscrizione (L. 18/1979, art. 12, ottavo comma). Ogni candidato può presentarsi in una o più circoscrizioni (anche in tutte), a condizione che indichi espressamente, nella dichiarazione di accettazione della
candidatura, che si è presentato in altre circoscrizioni e che specifichi quali sono (L. 18/1979, art. 12, settimo comma).

ESONERO SOTTOSCRIZIONI

…esenti dall’onere di allegazione delle sottoscrizioni delle proprie liste i partiti politici nazionali per i quali sia dimostrato da una serie di elementi, a partire dalla chiara evidenziazione nel contrassegno, il collegamento concordato con un partito politico europeo rappresentato al Parlamento europeo con un proprio gruppo parlamentare (Ufficio elettorale nazionale, decisione 18 aprile 2014, n. 2)

AMMISSIONE DELLA LISTA

Entro il 36° giorno antecedente le elezioni l’ufficio elettorale circoscrizionale decide in ordine all’ammissione delle candidature. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all’Ufficio elettorale nazionale (L. 18/1979, art. 13).

QUOTE ROSA

La legge prevede che all’atto della presentazione, in ciascuna lista, i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà, con arrotondamento all’unità e che i primi due candidati della lista devono essere di sesso diverso

Ai partiti che presentino nelle elezioni europee meno del 40 per cento di candidati di uno dei due sessi è applicata una riduzione delle risorse loro spettanti derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell’IRPEF pari allo 0,5 per cento per ogni punto percentuale al di sotto del 40 per cento, fino al limite massimo del 10 percento (D.L. 149/201329,art. 9, comma 2).

1 Mi Piace