Manca poco. Iniziamo a ragionarci?
Fonti: http://www.regione.toscana.it/osservatorioelettorale/leggi-e-procedimenti/elezioni-regionali
L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il primo passaggio è l’elezione del Presidente della Giunta Regionale: viene proclamato eletto il candidato o la candidata che, “nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi” (art. 15). Gli elettori possono esprimere “un voto a favore di una lista ed un voto a favore di un candidato Presidente anche se non collegato alla lista prescelta” (l.r. 25, art. 14, comma 1: dunque, anche la nuova legge conferma la possibilità del cosiddetto “voto disgiunto”) ; se l’elettore traccia un unico segno, a favore di una lista, il voto “si intende anche espresso a favore del candidato o della candidata Presidente a quella lista collegato” (l.r. 25, art. 14, comma 2). Il totale dei voti validi ad un candidato Presidente è dato così dalla somma • dei voti espressi unicamente sul nome e sul simbolo del candidato Presidente e • dei voti espressi unicamente su una lista che a tale candidato sia collegata La proclamazione dell’elezione del Presidente è affidata all’Ufficio centrale regionale (l.r. 74, articolo 11)
L’ASSEGNAZIONE DEI SEGGI AI GRUPPI DI LISTE
Il secondo passaggio procedurale è dato dall’assegnazione dei seggi ai “gruppi di liste”. Nota: ricordiamo che, nel linguaggio della l.r. n. 25, come pure di molte altre leggi elettorali, “gruppo di liste” è definito “l’insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo” , l.r. 25, art. 9, comma 1). “Coalizione”, invece, secondo la definizione data al comma 2 dello stesso art. 9, è “l’insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato o candidata Presidente della giunta regionale”. L’ufficio centrale circoscrizionale (costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia: da qui in avanti indicato come UCC) determina la cifra elettorale di ogni lista provinciale (l.r. 74, art. 10, comma 3), cioè il totale dei voti validi che ciascuna lista ha ottenuto nella circoscrizione, e trasmette i dati all’Ufficio centrale regionale (costituito presso la Corte d’appello di Firenze). L’Ufficio centrale regionale (d’ora in poi: UCR) procede alla somma dei voti validi di ciascun gruppo di liste, determinandone così la “cifra elettorale” regionale (ossia, la somma regionale dei voti validi ottenuti)
“I gruppi di liste, uniti o no in coalizione, possono accedere al riparto dei seggi se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno al 4 per cento dei voti complessivi e siano collegati a candidati e candidate Presidente della Giunta regionale che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti complessivi nella relativa elezione”.
LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE La legge prevede che un gruppo di liste provinciali recanti lo stesso contrassegno può essere ammesso alle elezioni regionali solo se presente in almeno sei circoscrizioni provinciali (art. 8, comma 7)
IL NUMERO DI CANDIDATI DELLE LISTE PROVINCIALI Sulla base della popolazione legale risultante dall’ultimo censimento, il decreto di indizione delle elezioni fissa il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale; la legge, inoltre, prevede che ciascuna lista provinciale “non può contenere un numero di candidati e candidate circoscrizionali inferiore ad un terzo del numero massimo”.(art. 10, c. 3, ultimo periodo)
Il numero minimo di candidati, per ciascuna circoscrizione, non può essere inferiore ad un terzo del numero massimo:
Circoscrizione provinciale - Numero minimo di candidati - Numero massimo di candidati
Arezzo 2 5 Firenze 5 14 Grosseto 1 3 Livorno 2 5 Lucca 2 6 Massa Carrara 1 3 Pisa 2 6 Pistoia 2 4 Prato 1 3 Siena 2 4
La legge elettorale prevede (art. 8, comma 4) che, “in ciascuna lista provinciale non possono essere presentati più di due terzi di candidati e candidate dello stesso genere”. Per quanto riguarda i candidati regionali, la legge (art. 10, comma 2) si limita a ricordare che, qualora i candidati regionali siano più di uno, “ciascun genere deve essere rappresentato”
IL NUMERO DI FIRME NECESSARIO ALLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE Il numero di firme necessario alla presentazione di una lista provinciale è fissato dall’art. 11: in ogni circoscrizione, sulla base della popolazione residente, le firme vanno da un minimo ad un massimo :
Circoscrizione provinciale - Numero minimo di firme - Numero massimo di firme
Arezzo 1000 1500 Firenze 1750 2500 Grosseto 1000 1500 Livorno 1000 1500 Lucca 1000 1500 Massa Carrara 750 1000 Pisa 1000 1500 Pistoia 1000 1500 Prato 1000 1500 Siena 1000 1500