Le vicende di queste giorni (Banca Etruria etc.) hanno se non altro avuto il merito di riportare in auge il tema di un Glass-Steagall Act anche in Italia (più auspicabilmente in Europa). Il Glass Steagall Act era quello che separava le banche ordinarie da quelle speculative, e fu introdotto negli USA dopo la Crisi del '29, per cercare di porre un freno alla speculazione. Ha resistito fino al 1999, quando i Repubblicani yankee hanno pensato bene di abolirlo, per meglio favorire la speculazione (cioé i propri elettori). Personalmente credo andrebbe inserito nel nostro programma.
Per approfondire:
Qualche aggiornamento. In Italia il tema della separazione bancaria ufficialmente sembra piacere a tutti. Praticamente non c’è partito che non abbia presentato una sua proposta a riguardo; secondo il Sole24ore nel 2014 sono stati presentati 11 ddl delega, da parte di tutti i principali partiti; ma soprattutto, nell’articolo si dice che dal 2018 potrebbe essere l’Europa stessa a intervenire.
Tra i ddl italiani più “antichi” reperibili in rete c’è quello della senatrice De Pin, presentato pochi giorni prima d’essere cacciata dal M5S con le consuete accuse d’essere una venduta e una traditrice. Curiosamente, però, il ddl proposto dai suoi ex compagni di non-partito assomiglia parecchio a quello dell’odiata De Pin; anzi, praticamente pare un “quasi- copia&incolla”. (consiglio di leggere direttamenet il testo della De Pin, soprattutto la prima parte).
Ad ogni modo, i punti salienti sono:
a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare qualsiasi attività legata alla ne-goziazione e all’intermediazione dei valori mobiliari, sancendo così la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e quelle delle banche d’affari;
b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d’affari, le banche d’investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;
c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d’affari, delle banche d’investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale di tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;
d) prevedere un congruo periodo, co-munque non superiore a un anno dalla data di entrata in vigore del primo decreto legislative di cui all’alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;
e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d’affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell’economia reale e in particolar modo in favore dei risparmiatori e delle piccole e medie imprese