Quivi ragionasi (sì, son toscano e ho fatto il classico) dell’iniziativa sulla possibilità di raccogliere firme tramite SPID, anziché in cartaceo.
In particolare, (per il momento) si propone di ricorrere a questa prassi in “ambito democratico”, ossia nella raccolta firme per:
- Referendum costituzionali (art. 138 Costituzione)
- Referendum abrogativi (art. 75 Costituzione)
- Leggi di Iniziativa Popolare (art. 71 Costituzione)
- Presentazione delle liste elettorali (D.P.R. 361/1957)
Di seguito il testo che ho realizzato per ora (ho reso Wiki questo primo post)
Inizio PdL
ONOREVOLI COLLEGHI! - La presente proposta di legge vuole rispondere alla sempre crescente richiesta di partecipazione alla vita democratica da parte della popolazione, e al tempo stesso mostrare quanto grande possa essere il beneficio derivante da un utilizzo intelligente della tecnologia per lo snellimento della burocrazia. Il diritto di tutti i cittadini ad intraprendere quelle iniziative di democrazia diretta previste dalla Costituzione (referendum abrogativi, leggi d’iniziativa popolare) è de facto pesantemente limitato da una serie di adempimenti burocratici ormai troppo onerosi per gruppi di cittadini che non siano parte di grandi organizzazioni (sindacali, partitiche o altro). Come osservato di recente dall’Associazione Luca Coscioni,
la legge 352/1970 impone -caso unico al mondo- la presenza di pubblici ufficiali al momento della raccolta delle firme, senza però obbligarli a mettersi a disposizione per la raccolta; accade così che gli amministratori locali autentichino solo le iniziative del proprio Partito, mentre gli altri autenticatori di Stato siano disponibili solo raramente, e comunque al costo di 20€/ora. In conseguenza di ciò, negli ultimi anni gli unici referendum nazionali che abbiano superato il vaglio della Cassazione sono stati quelli promossi dal Partito Democratico, dalla Lega e dalla CGIL, organizzazioni che hanno la disponibilità gratuita di un esercito di autenticatori su tutto il territorio nazionale. Tutte le altre campagne referendarie promosse negli ultimi otto anni da gruppi di cittadini e movimenti, sebbene popolari, sono fallite proprio per gli ostacoli posti alla raccolta firme, inclusi quelli sugli obblighi di vidima e certificazione.
La presente proposta di legge intende quindi intervenire su questo elemento cruciale, introducendo la possibilità di far ricorso al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) per la raccolta delle firme. Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è già ampiamente usato da una percentuale in costante crescita della popolazione per l’accesso a vari servizi della PA (Agenzia delle Entrate, INPS); la possibilità di utilizzare questo strumento renderebbe superfluo il ricorso ai pubblici ufficiali, dato che la funzione stessa dello SPID è appunto quella di autenticare l’identità del cittadino in modo facile e veloce. Inoltre, la possibilità di utilizzare lo SPID anche per sottoscrivere iniziative di democrazia diretta diventerebbe, con ogni probabilità, un fattore di ulteriore diffusione dello strumento.
Articolo 1 (utilizzo dello SPID per Referendum Costituzionale)
Alla legge n. 352/1970 si aggiunge il seguente testo:
Art. 7-bis
(raccolta firme attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale)
La raccolta di firme necessarie a promuovere la richiesta di referendum di cui all’art. 138 della Costituzione può avvenire anche attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Il Ministero degli Interni, entro trenta giorni dall’espletazione degli atti descritti all’art. 7, comma 1 della presente legge, provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dal citato articolo 4, e predispone la pagina web in modo da permettere la firma attraverso il login al Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Articolo 2 (utilizzo dello SPID per i Referendum abrogativi)
Alla legge n. 352/1970 si aggiunge il seguente testo:
Art. 27-bis La raccolta di firme necessarie a promuovere il Referendum previsto dall’articolo 75 della Costituzione può avvenire anche attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale. In questo caso le prescrizioni contenute all’articolo 27 del presente testo devono essere riportate online, sulla pagina web del Ministero dell’Interno.
Articolo 3 (utilizzo dello SPID per le Leggi d’Iniziativa Popolare)
Alla legge n. 352/1970 si aggiunge il seguente testo:
Art. 49-bis La raccolta di firme necessarie a promuovere le proposte di legge di cui all’art.71, comma secondo, della Costituzione, può avvenire anche attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale. La pagina web recante le firme deve riprodurre a stampa il testo del progetto.
Articolo 4 (utilizzo dello SPID per le liste elettorali)
Al D.P.R. 361/1957 si aggiunge il seguente testo:
Art. 20- bis (pubblicazione delle liste online e raccolta firme attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale)
Le liste dei candidati, di cui all’articolo 20 della presente legge, devono essere pubblicate anche online sui siti istituzionali dei Comuni interessati. Le firme degli elettori a sostegno delle liste possono avvenire anche attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Tale procedura rende non obbligatorio il ricorso ad uno dei soggetti autenticatori di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
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