Proposta di legge “Liberiamo i sindaci”

Il 17 settembre è stata presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge “Liberiamo i sindaci”, primo firmatario il vicepresidente Anci Roberto Pella. La proposta di legge (ac 1356) e stata assegnata alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio e Tesoro in sede referente http://www.anci.it

Per me è veramente interessante.

Ecco il documento Il-capitolato-della-proposta-di-legge-Liberiamoisindaci.pdf (315,5 KB)

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Già il titolo uno andrebbe discusso in una legge costituzionale. Un sindaco parlamentare non può fare bene le due cose assieme e questa norma credo serva solo a fare una carriera politico/amministrativa senza discontinuità passando da una carica all’altra con periodi di doppio incarico. Non mi trova d’accordo perché io desidero che la separazione dei poteri sia chiara e che la preparazione dei rappresentanti ed il loro rendimento sia valutabile a posteriori dai cittadini che li eleggono. In Italia il voto di scambio è norma quindi la candidatura a parlamentare durante il mandato di sindaco non mi pare una cosa da fare. Come ho scritto all’inizio questa questione della carriera politica andrebbe regolamentata a tutti i livelli per impedire che manchino la competenza e l’esperienza necessarie per espletare gli incarichi ma senza salti in avanti poco chiari.

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Ecco qui i titoli della proposta di legge. Un po’ alla volta provo a postarli titolo per titolo con la specifica dei vari articoli contenuti in ogni titolo.

Così, per analizzare meglio.

UGUALI COME GLI ALTRI - A CIASCUNO IL SUO (art. 1-7)

L’articolo 1 ha la finalità di eliminare le cause ostative alla candidatura a parlamentare per i sindaci dei comuni superiori a 20.000 abitanti contenuta nell’articolo 7, comma 1, lettera c), del DPR n. 361/1957.

L’articolo 2 reca disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità al fine di risolvere alcune criticità emerse nel corso del tempo a seguito dell’adozione di provvedimenti normativi contrastanti tra loro con particolare riguardo al conferimento di incarichi.

L’articolo 3 concerne la problematica interpretativa sorta solo recentemente in merito al comma 2 dell’art. 86 del DLgs n. 267/2000 - TUEL, inerente la corresponsione del trattamento contributivo anche a favore degli amministratori che sono lavoratori autonomi.

L’articolo 4 si propone di dare coerenza sistematica alla disciplina in materia di status degli amministratori, garantendo anche ai componenti degli organi istituzionali delle Unioni, il diritto al rimborso dei permessi retribuiti

L’articolo 5 introduce il principio, già contenuto come principio di delega nella legge n. 124/2015 (Riforma Madia) – della distinzione netta tra la responsabilità amministrativo - contabile dei dirigenti e quella politico istituzionale degli amministratori locali,

L’articolo 6 contiene una serie di norme anacronistiche da abrogare. L’ANCI ha avviato infatti una ricognizione di norme che attribuiscono al Sindaco, in diversi settori, funzioni anacronistiche e incoerenti con l’assetto ordinamentale vigente. In particolare il comma 1 interviene in materia di soppressione di competenza del sindaco sul TSO. Infatti la norma della quale si chiede l’abrogazione prevede che il sindaco disponga con provvedimento gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico. I successivi articoli 2, 3, 4 della legge n. 180/1978 dettagliano la procedura del trattamento sanitario obbligatorio. Il secondo comma invece ha lo scopo di abrogare la competenza del Sindaco in materia di sequestro e distruzione di merci alimentari avariate lasciandola in capo alla sola ASL. L’art. 20 del DPR 327 del 26 marzo 1980 disciplina il sequestro ed eventuale distruzione di alimenti avariati individuando la competenza in capo all’autorità sanitaria competente cioè il sindaco. Il terzo comma sopprime la competenza attribuita oggi anche al Sindaco sulle ordinanze in materia di polizia veterinaria. In particolare, con la modifica richiesta, tali ordinanze, di carattere contingibile e urgente, restano in capo solo al Presidente della Giunta regionale. Il quarto comma attribuisce solo alle ASL la gestione dell’anagrafe canina e i relativi compiti.

L’articolo 7 risolve la disparità di trattamento dei consiglieri metropolitani rispetto agli altri amministratori di cui all’articolo 79 del TUEL e all’articolo 1, comma 24, della Legge Delrio relativi a permessi di lavoro retribuiti e rimborsi spese.

Gli ho dato una scorsa veloce. Mi sembra tanto il punto di vista dei sindaci, che però non comporta un miglioramento della vita amministrativa dei comuni, dove per altro il sindaco è già un piccolo despota, da quando è direttamente eletto (una volta nei comuni c’era una sorta di democrazia parlamentare, con l’esecutivo eletto dalle maggioranze consigliare, formatesi dpo le elezioni).