Il decreto legge n.149 del 2013 indica gli elementi essenziali dello statuto affinché soddisfino le esigenze democratiche meritevoli di detrazioni fiscali, rimborsi elettorali ecc.
La buona notizia: il nostro funzionamento a base di democrazia liquida è in regola con le condizioni previste dal parlamento italiano. Non esiste obbligo ad instaurare organi esecutivi rappresentativi che riducano la nostra democraticità.
Sono altre le condizioni non soddisfatte dal nostro statuto/regolamento:
- “la distribuzione delle risorse anche alle articolazioni territoriali” (un certo grado di sussidiarietà finanziaria);
- “la promozione della parità fra i sessi”;
- “il rappresentante legale è destinatario di ogni comunicazione e notifica inerenti all’attività del partito”;
- “va garantita, con riguardo ai soli organi collegiali ed esclusi quelli con funzioni esecutive, la presenza anche di posizioni di minoranza, secondo un criterio che può in genere raccordarsi all’effettivo grado di rappresentatività di una parte degli iscritti al partito”;
- “lo statuto deve indicare in modo analitico gli eventuali poteri di firma devoluti al tesoriere”;
- “va regolamentato il procedimento sanzionatorio”
Inoltre le linee guida elencano specificamente come illeciti certe prassi esecutive che abbiamo visto nell’anno corrente come la cooptazione e la “dirigenza de facto” a rimpiazzare la vacanza del coordinamento del quale è stata volutamente impedita la formazione:
“Non sono ammissibili composizioni fluttuanti in assenza di criteri e di presupposti previsti nello statuto, che siano garanti del grado di rappresentatività dell’organo. Non sono ammesse cooptazioni e le vacanze vanno coperte secondo le regole ordinarie per la nomina dei componenti.”
Per un legittimo rilancio di questo progetto politico i responsabili della sistematica disattesa di queste premesse democratiche dovrebbero dimettersi da tutti gli incarichi e passare la leadership del partito a coloro che d’istinto queste regole le hanno rispettate.
Riguardo al procedimento sanzionatorio si esplicita come segue:
“In ossequio al principio di tipicità e in rapporto di proporzione e congruità a specifiche ipotesi di illecito, vanno individuate le singole sanzioni disciplinari, che possono essere graduate dal richiamo o censura dell’iscritto, ovvero dalla sospensione temporanea, fino a quella massima di espulsione dal partito.” “Va regolamentato il procedimento sanzionatorio. I diritti di difesa e di contraddittorio sono di massima assicurati: dalla preventiva contestazione dell’addebito recante l’indicazione della condotta che si qualifica come illecita a delle disposizioni ritenute violate; dalla previsione di termini congrui per le difese dell’inquisito; dall’accesso a tutti gli atti del procedimento; dalla possibilità dell’inquisito di farsi eventualmente assistere nel giudizio disciplinare da soggetto qualificato da esso designato.”