L’art. 81 della Costituzione. La legge deve prevedere la fonte di finanziamento in caso di oneri a carico dello Stato. Ma qui non c’entra. Lo Stato non deve trovare i soldi da restituire perchè, appunto, è una restituzione. Significa che al cittadino contribuente vanno restituiti i suoi soldi. Quelli che lui, anticipatamente, ha versato. Non occorre, dunque, trovare i soldi nelle pieghe del bilancio. Basta restituire i soldi ricevuti. E una partita di giro.
Ovviamente lo Stato ha investito quei soldi. Non li ha rubati o sottratti, ma investiti. Lo schema è lo stesso del risparmio postale e della Cassa Depositi e Prestiti. E’ legale, anzi doveroso da parte dello Stato investire il montante contributivo. Dall’investimento derivano gli interessi (oltre che la tutela del monetante stesso) che remunerano il cittadino contribuente (poco e fissato per legge) e la struttura che lavoro (leggi INPS, Casse varie ecc.). Sui vincoli all’investimento (no investimenti speculativi o aleatori) e sull’opacità degli investimenti soprattutto delle Casse professionali stendiamo un velo pietoso. Quindi i soldi ci sono. Ci sono anche gli interessi che per legge i contributi maturano. E senza bisogno di scomodare l’art. 81 della Costituzione.
I contributi previdenziali non hanno natura tributaria. Se lo fossero, al versamento il denaro diverrebbe dello Stato. Invece rimane di proprietà del cittadino contribuente previdenziale (come quando versate lo stipendio sul conto corrente bancario, lo date alla Banca, ma il denaro è vostro). Potevano avere natura di tributo quando il regime previdenziale era improntato al principio di solidarietà. Cioè indipendentemente da quanto versato si aveva diritto ad una pensione definita in una somma autonoma rispetto al capitale conferito. Oggi che il sistema è contributivo non vi è neppure più la foglia di fico summenzionata. Ma neanche allora era qualificato come tributo (o para tributario) La ragione per cui i contributi previdenziali non avevano e non hanno natura tributaria (o paratributaria) è dato dal fatto che la Costituzione prevedere per il sistema tributario delle regole precise, a tutela del cittadino e contro lo Stato. La “capacità contributiva” e la “progressività delle aliquote”, principi ampiamente violati nel settore previdenziale (cfr minimi contributivi e aliquota unica che, con i minimi contributivi, diventa regressiva anziché progressiva). Per questo la Corte Costituzionale ha qualificato la pensione come “retribuzione differita”. Anzichè prenderla subito la si prende dopo aver raggiunto l’età ed il periodo contributivo necessario. Ma se è “retribuzione differita”, se non raggiungo l’età o il periodo minimo contributivo perchè lo Stato mi ruba il mio (parte del mio) stipendio? Da ultimo, conclusivamente, se i contributi previdenziali avessero natura tributaria, perchè il carico tributario graverebbe solo sui lavoratori e non sugli altri percettori di reddito non da lavoro?
P.S. La Costituzione non è uno strumento “educativo” per il cittadino. Fino a 18 anni la mamma, dopo lo Stato … mamma. Ognuno di noi, quindi anche tu che leggi, non siamo minus habens che necessitano che lo Stato, tutore, ci imponga il nostro bene (soprattutto se è lo Stato a stabilire qual è il nostro bene). La Costituzione è l’estrema e più importante difesa del cittadino CONTRO lo Stato. Lo Stato è nemico del cittadino, dei suoi diritti, delle sue libertà che costituiscono limiti al potere dello Stato. E farà di tutto per farti spogliare e rinunciare alle tue difese per averti inerme ed impotente di fronte a se.