Continua la discussione da Discussione sul nuovo statuto (Tematica Statuto e Manifesto #3213):
SEZIONE II – Iscritti
Art. 7 – Condizioni di iscrizione
Chiunque può iscriversi al Partito Pirata, assumendo la qualifica di “Pirata”.
L’iscrizione è annuale, valevole dal 1 Gennaio al 31 dicembre, e mai tacitamente rinnovata.
Le condizioni di iscrizione al partito sono il corretto espletamento della procedura d’ammissione prevista nel regolamento, l’accettazione del presente Statuto ed il versamento della quota individuale annuale di iscrizione nella misura stabilita da un Congresso.
Le iscrizioni sono raccolte dal Garante del Partito o da un suo delegato (13) nelle forme disciplinate dal Regolamento.
Il Pirata precedentemente escluso in base all’art. 9, comma 2, può richiedere nuovamente l’iscrizione dopo due anni.
Art. 8 – Condotta degli iscritti
Gli iscritti sono tenuti a comportarsi, nelle adunanze del Partito, nelle comunicazioni con altri iscritti, e all’interno del Congresso Permanente, nel modo indicato nelle rilevanti sezioni del Codice di Condotta. (14)
Art. 9 – Perdita della qualifica di Pirata
La perdita della qualifica di Pirata avviene per:
- dimissioni : le dimissioni devono essere presentate al Garante ed hanno effetto immediato; le dimissioni non esonerano dall’adempimento degli obblighi - anche di natura finanziaria - contratti fino al giorno in cui sono presentate;
- esclusione : esclusione per gravi motivi, quali la persistente violazione degli obblighi imposti dallo Statuto, dal Manifesto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni del Partito Pirata; l’esclusione non esonera dall’adempimento degli obblighi - anche di natura finanziaria - contratti fino al giorno in cui diviene effettiva;
- mancato rinnovo : il Pirata che non rinnova la propria quota entro il mese di Gennaio e non ottempera alle disposizioni dell’art.10 del presente statuto è considerato a tutti gli effetti dimissionario a partire dal 1 Febbraio. (15)
Art. 10 – Quota d’iscrizione
L’importo minimo e quello consigliato della quota d’iscrizione sono stabiliti da un Congresso.
Il versamento di tale quota costituisce affermazione della volontà di rinnovo dell’iscrizione.
Art. 11 – Gruppi di lavoro
I Pirati possono costituirsi liberamente in Gruppi di Lavoro per assolvere ad attività per o correlate al Partito. (17) Ogni gruppo dovrà essere formato da almeno un Pirata.
Si potranno avere anche più gruppi aventi lo stesso scopo, che dovranno comunque condividere sempre le informazioni e il frutto del loro lavoro.
Qualora i gruppi abbiano necessità di attingere al patrimonio dell’Associazione, dovranno obbligatoriamente eleggere nel proprio seno un Facilitatore, il quale sarà Responsabile dell’attività del gruppo nei confronti dell’Assemblea, secondo le modalità eventualmente descritte nell’apposito Regolamento.
Ogni gruppo disciplina e organizza nel proprio seno i metodi di consenso ed approvazione che ritiene più idonei al raggiungimento dei suoi obiettivi.
Tutti i gruppi dovranno comunque notificare all’Assemblea la loro costituzione e rendere pubblici e disponibili a tutti i Pirati il proprio lavoro, nonché coordinarsi col Gruppo di Coordinamento.
Gruppi di lavoro permanenti elettivi possono essere definiti dal presente Statuto, dal Regolamento o tramite decisione di uno dei congressi.