Premetto che questo mio post non ha alcun intento polemico, ma vuole essere da una parte una disamina ragionata della Tematica relativa alla riscrittura dello Statuto, e dall’altra una proposta di modifica per venire incontro a quanto scritto nelle LINEE GUIDA per la redazione degli statuti dei partiti e movimenti politici, alle osservazioni di alcuni Pirati (tra cui le mie personali), e alla comparazione con alcuni Statuti di alcuni dei Partiti Pirata d’Europa.
Lancio questa discussione sul forum per diverse ragioni:
- inserire i soli emendamenti alle iniziative non permette una discussione approfondita e risposte articolate agli emendamenti;
- sebbene in generale mi piaccia lo “scheletro” degli Statuti proposti, alcune delle modifiche che propongo credo andrebbero in contrasto con alcuni punti che l’autore ha inserito tra gli obbiettivi, pertanto non so se sarebbero comunque accettati come emendamento o se per portarli avanti è necessario che io crei un’iniziativa alternativa;
- Secondo me rendere lo Statuto compatibile con le LINEE GUIDA per la redazione degli statuti dei partiti e movimenti politici è un obbiettivo meritevole di essere perseguito anche con la riscrittura dello Statuto, ma a mio parere questo non è necessario se vogliamo solo “cambiare aria”, cosa per la quale basterebbero alcune modifiche statutarie. La quantità di emendamenti necessari per ottemperare alle linee guida, tuttavia, è notevole. Meglio pertanto ragionare sul testo che si intende raggiungere, ed eventualmente “spacchettare” la proposta in emendamenti.
- Condivido con @briganzia e altri Pirati la preoccupazione circa i cambiamenti nelle previsioni della parte relativa agli iscritti (ora art. 1.2.1).
- Ho aggiunto un ulteriore organo: il Collegio dei Revisori, che ha ovviamente carattere di revisione contabile, per poter contare su un supporto esterno professionale nella redazione e approvazione dei bilanci.
Ho modificato il testo dove lo ritenevo necessario. In presenza di variazioni forti rispetto alle proposte correnti, ho inserito delle note tra parentesi - che non sono parte della proposta - per spiegarne la genesi.
La seguente “riscrittura” fa riferimento alla sola iniziativa i6778. Ritengo infatti che - al di là della questione relativa al due per mille, esista anche un’importante funzione di distinzione rispetto ad altri movimenti politici, con cui veniamo fin troppo spesso confusi, nell’essere iscritti al Registro. Inoltre, l’iscrizione al Registro potrebbe metterci al riparo da modifiche legali volte a rendere difficoltosa la partecipazione alle competizioni elettorali per i partiti non iscritti.
La parte relativa alle “associazioni pirata” (art. 1.3.1) e “associazioni non pirata” (1.3.2) è stata rimossa per ottemperare al dettato delle Linee Guida (p.10 - Diritti e doveri degli iscritti e relativi organi di garanzia; modalità di partecipazione degli iscritti all’attività del partito; organi di garanzia - par. 3). Siccome non ho una formazione giuridica, sarò ben lieto di reintrodurli nella mia bozza qualora mi sbagliassi e avessi interpretato le Linee Guida in senso troppo restrittivo.
Ho inoltre aggiunto dei titoli di sezione e una numerazione a mio parere più chiara - ma questa è materia di gusti personali, e non ho motivo d’incaponirmi per la forma, quando conta la sostanza.
Ho rimosso i Presidenti onorari perché mi sembra non abbiano poteri effettivi richiesti dallo statuto, e possono eventualmente essere reintrodotti per regolamento.
Ho introdotto un Collegio dei Revisori con funzioni diverse rispetto ai Revisori. Una funzione equivalente a questi ultimi può essere reintrodotta per regolamento, ma ritengo invece fondamentale una funzione di revisione dei conti che possa avvalersi eventualmente anche di professionalità esterne.
STATUTO DEL PARTITO PIRATA
SEZIONE I – Principî generali
Art. 1 – Il Partito Pirata: attività e scopi
Il Partito Pirata (1) è un organismo politico, membro fondatore dell’Internazionale dei Partiti Pirata (2) e del Partito Pirata Europeo (3), e svolge attività politica in ogni forma e modo per raggiungere gli scopi indicati nel Manifesto, nel rispetto della Costituzione Italiana e dell’ordinamento dell’Unione Europea. (4)
Il Partito Pirata si impegna all’interno delle proprie attività di garantire pari opportunità per tutte le persone, stabilendo misure per il riequilibrio delle disparità esistenti laddove necessarie.
Art. 2 – Simbolo
Il simbolo del Partito Pirata (nel seguito: Partito) è riportato nell’Appendice A dello Statuto. (5)
Art. 3 – Sede legale
Sede legale del Partito è in Via … (6)
Art. 4 – Organi del Partito Pirata
Gli organi del Partito (7) si suddividono in organi deliberativi, organi esecutivi, organo di controllo e gli organi di garanzia.
Gli organi deliberativi e di indirizzo sono: il Congresso Permanente e il Congresso Nazionale.
Gli organi esecutivi sono: il Presidente (8), il Tesoriere, il Gruppo di Strategia e Coordinamento (9) e il Gruppo Comunicazione.
Gli organi di garanzia sono: il Garante e il Collegio dei Probiviri (10).
Organo di controllo è: il Collegio dei Revisori (11).
Art. 5 – Bilancio
I bilanci del Partito sono pubblici e vengono predisposti sulla base di scritture contabili redatte secondo le norme di un’ordinata contabilità. I criteri di impostazione dei bilanci e delle scritture contabili, nonché il bilancio preventivo, sono predisposti dal Tesoriere ed approvati da un Congresso, sentito il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori.
Art. 6 – Finanziamenti
I finanziamenti al Partito Pirata provengono da:
- le quote d’iscrizione annuali;
- da altri contributi - anche di persone o enti che non abbiano vincoli associativi con il partito - e anche in relazione a specifiche attività ed iniziative, dai proventi di particolari attività ed iniziative preventivamente e pubblicamente proposte dal Tesoriere;
- contributi ricevuti in base all’articolo 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149 (12)
- da altri contributi di provenienza pubblica (di organismi locali, statali o internazionali), previa approvazione di un Congresso;
SEZIONE II – Iscritti
Art. 7 – Condizioni di iscrizione
Chiunque abbia compiuto il sedicesimo anno di età può iscriversi al Partito Pirata, assumendo la qualifica di “Pirata”. Le persone minorenni necessitano di permesso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci.
L’iscrizione è annuale e mai tacitamente rinnovata.
Le condizioni di iscrizione al partito sono il corretto espletamento della procedura d’ammissione prevista nel regolamento, l’accettazione del presente Statuto ed il versamento della quota individuale annuale di iscrizione nella misura stabilita da un Congresso.
Le iscrizioni sono raccolte dal Garante del Partito o da un suo delegato (13) nelle forme disciplinate dal Regolamento.
Il Pirata precedentemente escluso in base all’art. 9, comma 2, può richiedere nuovamente l’iscrizione dopo due anni.
Art. 8 – Condotta degli iscritti
Gli iscritti sono tenuti a comportarsi, nelle adunanze del Partito, nelle comunicazioni con altri iscritti, e all’interno del Congresso Permanente, nel modo indicato nelle rilevanti sezioni del Codice di Condotta. (14)
Art. 9 – Perdita della qualifica di Pirata
La perdita della qualifica di Pirata avviene per:
- dimissioni: le dimissioni devono essere presentate al Garante ed hanno effetto immediato; le dimissioni non esonerano dall’adempimento degli obblighi - anche di natura finanziaria - contratti fino al giorno in cui sono presentate;
- esclusione: esclusione per gravi motivi, quali la persistente violazione degli obblighi imposti dallo Statuto, dal Manifesto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni del Partito Pirata; l’esclusione non esonera dall’adempimento degli obblighi - anche di natura finanziaria - contratti fino al giorno in cui diviene effettiva;
- mancato rinnovo: il Pirata che non rinnova la propria quota entro il mese di Gennaio e non ottempera alle disposizioni dell’art.10 del presente statuto è considerato a tutti gli effetti dimissionario a partire dal 1 Febbraio. (15)
Art. 10 – Quota d’iscrizione
L’importo minimo e quello consigliato della quota d’iscrizione sono stabiliti da un Congresso.
Il versamento di tale quota costituisce affermazione della volontà di rinnovo dell’iscrizione.
In caso di temporanea indisponibilità, il Garante, d’intesa con il Tesoriere, può stabilire una deroga per il pagamento non superiore a sei mesi, qualora richiesta dall’interessato entro il 15 Gennaio. (16)
Art. 11 – Gruppi di lavoro
I Pirati possono costituirsi liberamente in Gruppi di Lavoro per assolvere ad attività per o correlate al Partito. (17). Ogni gruppo dovrà essere formato da almeno un Pirata.
Si potranno avere anche più gruppi aventi lo stesso scopo, che dovranno comunque condividere sempre le informazioni e il frutto del loro lavoro.
Qualora i gruppi abbiano necessità di attingere al patrimonio dell’Associazione, dovranno obbligatoriamente eleggere nel proprio seno un Facilitatore, il quale sarà Responsabile dell’attività del gruppo nei confronti dell’Assemblea, secondo le modalità eventualmente descritte nell’apposito Regolamento.
Ogni gruppo disciplina e organizza nel proprio seno i metodi di consenso ed approvazione che ritiene più idonei al raggiungimento dei suoi obiettivi.
Tutti i gruppi dovranno comunque notificare all’Assemblea la loro costituzione e rendere pubblici e disponibili a tutti i Pirati il proprio lavoro, nonché coordinarsi col Gruppo di Coordinamento.
SEZIONE III – Organi deliberativi e d’indirizzo
Art. 12 – I Congressi
I Congressi stabiliscono gli orientamenti e l’indirizzo politico del Partito, fissandone gli specifici obiettivi e precisandone i settori di attività. Possono deliberare su qualsiasi questione relativa alla vita, all’organizzazione ed alle attività del Partito Pirata.
Possono modificare il Manifesto, lo Statuto e il Regolamento nelle modalità previste dal Regolamento.
Possono delegare funzioni esecutive e/o tecnico-organizzative.
Le mozioni politiche sono vincolanti per gli organi esecutivi e collegiali. I Congressi possono eleggere e revocare gli incarichi (18) di tutti gli organi del Partito secondo le procedure elettorali previste nel Regolamento del Partito e nei Regolamenti del Congresso.
Tutte le attività dei Congressi sono pubbliche.
Le decisioni relative a Statuto, Manifesto, e le mozioni politiche sono assunte con maggioranza qualificata. (19)
Art. 13 – Il Presidente d’Assemblea
I Congressi sono presieduti da una persona indicata dal Congresso che verificare il corretto andamento dei lavori e che ogni proposta in discussione e/o approvata dal Congresso sia coerente con i principî di questo Statuto, del Manifesto e dei Regolamenti in vigore. In caso contrario, notifica al Congresso lo stralcio della proposta in discussione o invaliderà una decisione assembleare presa entro sette giorni dalla sua approvazione o comunque prima della attuazione della stessa.
Le sue decisioni sono appellabili entro sette giorni di fronte al Garante.
In caso di morte o impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Pirata più anziano per il tempo strettamente necessario a eleggere il suo sostituto o fino a quando l’impedimento cessi. (20)
Art. 14 – Il Congresso Permanente (Organo deliberativo e d’indirizzo)
Il congresso Permanente è il principale organo deliberativo del Partito riunito in seduta continua secondo le forme e i modi determinati dall’utilizzo della piattaforma tecnologica descritta nel Regolamento.
Tutti i voti avvengono in forma palese.
Il mandato del Presidente d’Assemblea del Congresso Permanente è di un anno. (21)
Art. 15 – Il Congresso Nazionale (Organo deliberativo e d’indirizzo)
Il Congresso Nazionale è convocato nel Congresso Permanente con mozione politica dove è indicato ordine del giorno, data e luogo.
Solo in caso di indisponibilità della Piattaforma, può essere convocato con richiesta firmata da almeno un ventesimo dei Pirati aventi diritto di voto al momento della richiesta.
Deve essere permessa la partecipazione al Congresso Nazionale in forma mediata online, compresa la possibilità di intervenire e presentare e votare mozioni e incarichi.
La riunione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
Tutti i voti avvengono in forma palese.
Il presidente del Congresso nomina un segretario per supervisionare il corretto processo di registrazione audio della riunione che ha valore legale di verbalizzazione.
Il Congresso Nazionale deve essere convocato almeno una volta all’anno. (22)
SEZIONE IV – Gli organi esecutivi
Art. 16 – Il Presidente (organo esecutivo)
Il Presidente è eletto da un Congresso tra i suoi membri secondo le regole prescritte dal Regolamento e ha mandato biennale.
Il Presidente ha la rappresentanza sostanziale e processuale del Partito e si adegua alle deliberazioni che lo riguardano se assunte con maggioranza qualificata.
In caso di decesso o impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Presidente d’Assemblea del Congresso Permanente per il tempo strettamente necessario a eleggere il suo sostituto o fino a quando l’impedimento cessi. (23)
Art. 17 – Il Tesoriere (organo esecutivo)
Il Tesoriere è eletto da un Congresso tra i suoi membri secondo le regole prescritte dal Regolamento e ha mandato biennale.
Il Tesoriere deve:
- custodire il patrimonio del Partito Pirata;
- tenere il registro della contabilità;
- conservare gli eventuali documenti giustificativi;
- riferire e rendere il conto annualmente al Congresso e ai revisori;
- verificare che ogni spesa sia effettuata in conformità a quanto previste dal Regolamento;
- provvedere alla riscossione delle quote associative annuali;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che sottopone ogni anno al Congresso;
- cura insieme con il Garante l’aggiornamento del database dei Pirati.
In caso di decesso o impedimento, le sue funzioni sono assunte dal più anziano tra i Revisori membro del Partito per il tempo strettamente necessario a eleggere il suo sostituto o fino a quando l’impedimento cessi. (24)
Art. 18 – Gruppo di Strategia e Coordinamento (organo esecutivo)
Il Congresso elegge tra i suoi membri un Gruppo di Lavoro Permanente denominato Strategia e Coordinamento che ha il compito di supervisionare, coordinare, affiancare, aiutare e favorire, anche proponendo le priorità di intervento, il lavoro dei Pirati, dei gruppi di lavoro e delle sezioni territoriali.
Il Gruppo di Strategia e Coordinamento è formato da cinque membri, eletti da un Congresso tra i membri del Partito, di cui almeno due donne e due uomini. (25)
Ha il dovere di verificare e monitorare costantemente l’attuazione di tutte le delibere assembleari e ha l’obbligo di segnalare ai Congressi, con apposita relazione, tutte le criticità in merito all’attuazione, anche in fase di discussione.
In particolare, lavorerà sempre a fianco dei Gruppi che si occupano dell’infrastruttura tecnologica e della comunicazione. Decide al proprio interno a maggioranza semplice.
Le decisioni del gruppo Strategia e Coordinamento dovranno essere integrate nel processo decisionale dei gruppi di lavoro e delle sezioni territoriali e sono vincolanti. (26)
Art. 19 – Gruppo di Comunicazione (organo esecutivo)
Il Congresso elegge tra i suoi membri un Gruppo di Lavoro Permanente denominato Comunicazione formato da sette membri, di cui almeno due uomini e due donne, che ha il compito di redigere e presentare al Congresso un piano di comunicazione semestrale, verificare la sua realizzazione e valutarne obiettivamente i risultati seguendo quanto prescritto nel Regolamento.
Il Gruppo di Comunicazione ha mandato annuale. Almeno cinque tra i sette membri devono essere scelti tra i tra i membri del Partito.
SEZIONE V – Organi di Garanzia
Art. 20 – Il Garante (organo di garanzia)
Il Garante ha il ruolo di garanzia a tutela degli iscritti del Partito.
Vigila sull’osservanza dello Statuto, dirime i contrasti di interpretazione in merito fra gli altri organi del partito.
Il Garante è eletto dal Congresso tra i suoi membri secondo le regole prescritte dal Regolamento con mandato annuale.
Il Garante può delegare il ruolo di tenuta del libro soci a persona di sua fiducia.
Il Garante può ammonire il Pirata che si sia reso responsabile di violazioni dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice di Condotta e, nei casi più gravi, segnalare tale Pirata al Collegio dei Probiviri per sanzioni più gravi. (27)
Il Garante è eletto con mandato annuale da un Congresso tra i membri del Partito.
Le decisioni del Garante sono appellabili di fronte al Congresso Permanente secondo le modalità prescritte dal Regolamento.
Art. 21 – Il Collegio dei Probiviri (organo di garanzia)
Il Collegio dei Probiviri raccoglie le segnalazioni del Garante e determina la misura delle sanzioni da applicare ai Pirati che si siano resi responsabili di violazioni al Regolamento, allo Statuto, al Codice di Condotta.
Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri e viene eletto con mandato annuale. Almeno uno dei membri deve essere di genere femminile e uno di genere maschile. Almeno tre membri devono essere iscritti al Partito. Le modalità elettive sono stabilite per Regolamento, tuttavia è obbligatorio che sia stabilito un sistema elettorale che escluda l’elezione in blocco dei membri del Collegio, in favore di un sistema proporzionale alle singole preferenze espresse. (28)
Il Collegio decide secondo le procedure stabilite dal Regolamento e le sue decisioni sono appellabili di fronte al Congresso Permanente. Nell’ambito delle sue funzioni, il Collegio può:
- ammonire un Pirata;
- sospendere un Pirata fino a un massimo di trenta giorni;
- sospendere un funzionario eletto del Partito fino a un massimo di trenta giorni;
- escludere un Pirata.
Le decisioni del Collegio devono essere motivate e sono appellabili di fronte al Congresso Permanente.
La pubblicità delle sanzioni applicate dal Collegio è determinata dal Regolamento.
SEZIONE VI – Organi di controllo
Art. 22 – Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori verifica periodicamente lo stato della contabilità del partito ed emette un parere sul bilancio annuale prima della sua approvazione. Può essere interpellato nei casi previsti dal regolamento.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e viene eletto con mandato annuale. Almeno uno dei membri deve essere di genere femminile e uno di genere maschile. Almeno un membro deve essere iscritto al Partito. Le modalità elettive sono stabilite per Regolamento, tuttavia è obbligatorio che sia stabilito un sistema elettorale che escluda l’elezione in blocco dei membri del Collegio, in favore di un sistema proporzionale alle singole preferenze espresse. (29)
SEZIONE VII – Disposizioni transitorie e finali
Art. 24 – Scioglimento
Lo scioglimento del Partito è determinato da un Congresso con una maggioranza qualificata di due terzi.
In caso di scioglimento del Partito per qualunque causa, è fatto obbligo di devolverne il patrimonio alla United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (U.N.E.S.C.O.).
Art. 25 – Iscrizione al Registro Nazionale dei Partiti
Il Regolamento stabilisce una procedura di approvazione delle modifiche statutarie compatibile con i tempi richiesti dalla Commissione di garanzia per l’adeguamento dello Statuto. Tale procedura dovrà altresì essere utilizzata per l’approvazione degli emendamenti necessari ad adeguare lo Statuto ad eventuali cambiamenti nelle linee guida.
La volontà di rescissione dal Registro viene stabilita con procedura analoga alle mozioni politiche.
Art. 26 – Entrata in vigore
Questo statuto entrerà in vigore non appena saranno approvati i necessari regolamenti attuativi e il Codice di Condotta.
Gli organi stabiliti dal precedente Statuto rimangono in vigore fino all’elezione dei nuovi organi.
ALLEGATO A
Simbolo del Partito Pirata
Note
- La denominazione è un elemento fondamentale dello Statuto secondo le Linee Guida (p.8 - Il simbolo e la denominazione del partito - par. 2). Un’eventuale disparità tra la denominazione espressa nello Statuto e quella inscritta nel simbolo potrebbe a mio parere creare problemi, perciò meglio mantenere l’uniformità.
- Il nome esteso del PPI, acronimo in lingua inglese, è Pirate Parties International, quindi la traduzione esatta è Internazionale dei Partiti Pirata, non Partito Pirata Internazionale. La differenza è importante, perché la (falsa) idea che fosse un partito politico, anziché una ONG formata da partiti politici - quindi una Internazionale, sul modello dell’Internazionale Socialista o dell’Internazionale Liberale - è quella che ha dato il pretesto alla WIPO di rifiutare la candidatura del PPI a membro osservatore (ovviamente le vere ragioni erano innominabili), il tutto quando la stessa organizzazione non ha problemi ad ammettere associazioni che combattono i rettiliani. Cambiando la traduzione, il termine “famiglia” non suona più tanto bene, pertanto l’ho rimosso.
- La traduzione ufficiale del nome del PPEU è Partito Pirata Europeo, come riportato nell’Annex A dello Statuto.
- Le linee guida prevedono che lo Statuto vada redatto “nel rispetto della Costituzione e dell’ordinamento dell’Unione Europea” (p.7 - Norme Imperative - par. 1).
- L’allegazione del simbolo allo Statuto non è obbligatoria, ma “raccomandata” dalle Linee Guida (p.8 - Il Simbolo e la denominazione del partito)
- La sede legale deve obbligatoriamente essere indicata nello Statuto (Linee Guida, p. 8 - L’indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato - par. 1 e 2)
- La tipologia di organi è tratta dalle Linee Guida (p. 8 - Gli organi del partito - par. 1) (p. 10 - Diritti e doveri degli iscritti e relativi organi di garanzia […] - par. 6)
- Le linee guida fanno riferimento alla figura del Presidente o Segretario Generale (p.9 - Rappresentanza legale - paragrafo 2), penso sia utile utilizzare la denominazione “comune” per evitare fraintendimenti.
- Allo stato attuale, il potere esecutivo è del tutto indefinito. In teoria è demandato all’Assemblea, e alla buona volontà dei Pirati. La proposta di Statuto individua un organo a cui sono delegati alcuni poteri esecutivi: il Gruppo di Coordinamento. Io preferirei rinominarlo Gruppo di Strategia e Coordinamento perché le sue prerogative sono cambiate.
- Le linee guida prevedono che per provvedimenti più gravi di un richiamo o una censura, l’organo designato a disporre le misure sanzionatorie sia diverso. Inoltre esso è presente in diversi PP europei (Úrskurðarnefnd nel PP-IS, per esempio), e come Court of Arbitration nell’Internazionale.
- Questo organo non è previsto, ma personalmente ritengo che sia utile averlo per poter disporre anche di un’eventuale contributo esterno. Inoltre, le stesse organizzazioni internazionali di cui facciamo parte dispongono di questo organo.
- Il cosiddetto “due per mille”. Lo separo dagli altri contributi pubblici perché assumo che non occorra approvazione del congresso per incamerare tali quote.
- Siccome altrove viene specificato che l’ex “Garante della Privacy”, che raccoglieva le iscrizioni, viene in questa versione di Statuto nominato dal Garante come proprio delegato, ritengo che le iscrizioni debbano essere raccolte da questo organo.
- Ritengo che la dizione “Gli iscritti non sono tenuti ad alcuna disciplina di partito” possa dare luogo a insormontabili problemi, specialmente riguardanti persone particolarmente problematiche.
- Ritengo sia meglio specificare questo passaggio.
- Questo articolo è stato riscritto per garantire la massima chiarezza.
- Nella proposta di Statuto si fa uso del termine “gruppo di lavoro”, ma esso non è mai definito. Ho quindi riportato con qualche cambiamento l’attuale disposizione statutaria, rimuovendo dettagli a mio parere troppo rifiniti come il numero massimo dei Pirati.
- Meglio specificare esplicitamente il potere di revoca, sia per chiarezza nostra che per rispetto delle linee guida (p.9 - Gli organi del partito - par. 1)
- Le linee guida stabiliscono che le maggioranze, che dipendono dalle linee guida, vanno stabilite esplicitamente (p.10 - Procedure per la deliberazione degli atti che impegnano il partito - par. 2)
- Ritengo sia fondamentale il diritto d’appello. Nello stesso tempo, comprendo il voler semplificare il più possibile le procedure. Ritengo che il Garante rappresenti una buona scelta per assicurare che gli appelli non appesantiscano il partito come avviene ora. Inoltre, ho aggiunto una disposizione per la sostituzione del Presidente d’Assemblea.
- Nello statuto originale, non è definito il mandato per chi presiede il Congresso Permanente.
- La cadenza periodica dei Congressi è prevista dalle Linee Guida (p. 9 - Cadenza delle assemblee congressuali o generale)
- Il Partito non può rimanere senza questo organo.
- Come sopra.
- La riserva per genere per gli organi collegiali è prevista dalle Linee Guida (p.12 - par. 1)
- In pratica ho rimosso i riferimenti alle associazioni pirata e non e ho sostituito le associazioni pirata con le sezioni territoriali. Ho spiegato la rimozione della federazione nella premessa, ma nulla vieta che ci sia una federazione “minore” decisa per regolamento, per esempio con una “giovanile” o altre associazioni. Le sezioni territoriali in realtà sono di fatto assimilabili alle associazioni pirata, ma in una forma che a mio parere è maggiormente compatibile con le linee guida.
- L’irrogazione della sanzione è demandata ad altro organo per effetto delle Linee Guida (p.12 - Misure disciplinari […] - par. 4)
- Si vedano le Linee Guida (p.11 - Criteri per promuovere la presenza delle minoranze […] - par. 2)
- Come sopra.