Continua la discussione da Discussione sul nuovo statuto (Tematica Statuto e Manifesto #3213):
SEZIONE IV – Gli organi esecutivi
Art. 16 – Il Presidente (organo esecutivo)
Il Presidente è eletto da un Congresso tra i suoi membri secondo le regole prescritte dal Regolamento e ha mandato biennale.
Il Presidente ha la rappresentanza sostanziale e processuale del Partito e si adegua alle deliberazioni che lo riguardano se assunte con maggioranza qualificata.
In caso di decesso o impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Presidente d’Assemblea del Congresso Permanente per il tempo strettamente necessario a eleggere il suo sostituto o fino a quando l’impedimento cessi. (23)
Art. 17 – Il Tesoriere (organo esecutivo)
Il Tesoriere è eletto da un Congresso tra i suoi membri secondo le regole prescritte dal Regolamento e ha mandato biennale.
Il Tesoriere deve:
- custodire il patrimonio del Partito Pirata;
- tenere il registro della contabilità;
- conservare gli eventuali documenti giustificativi;
- riferire e rendere il conto annualmente al Congresso e ai revisori;
- verificare che ogni spesa sia effettuata in conformità a quanto previste dal Regolamento;
- provvedere alla riscossione delle quote associative annuali;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che sottopone ogni anno al Congresso;
- cura insieme con il Garante l’aggiornamento del database dei Pirati.
In caso di decesso o impedimento, le sue funzioni sono assunte dal più anziano tra i Revisori membro del Partito per il tempo strettamente necessario a eleggere il suo sostituto o fino a quando l’impedimento cessi. (24)
Art. 18 – Gruppo di Strategia e Coordinamento (organo esecutivo)
Il Congresso elegge tra i suoi membri un Gruppo di Lavoro Permanente denominato Strategia e Coordinamento che ha il compito di supervisionare, coordinare, affiancare, aiutare e favorire, anche proponendo le priorità di intervento, il lavoro dei Pirati, dei gruppi di lavoro e delle sezioni territoriali.
Il Gruppo di Strategia e Coordinamento è formato da cinque membri, eletti da un Congresso tra i membri del Partito, di cui almeno due donne e due uomini. (25)
Ha il dovere di verificare e monitorare costantemente l’attuazione di tutte le delibere assembleari e ha l’obbligo di segnalare ai Congressi, con apposita relazione, tutte le criticità in merito all’attuazione, anche in fase di discussione.
In particolare, lavorerà sempre a fianco dei Gruppi che si occupano dell’infrastruttura tecnologica e della comunicazione. Decide al proprio interno a maggioranza semplice.
Le decisioni del gruppo Strategia e Coordinamento dovranno essere integrate nel processo decisionale dei gruppi di lavoro e delle sezioni territoriali e sono vincolanti. (26)
Art. 19 – Gruppo di Comunicazione** (organo esecutivo)
Il Congresso elegge tra i suoi membri un Gruppo di Lavoro Permanente denominato Comunicazione formato da sette membri, di cui almeno due uomini e due donne, che ha il compito di redigere e presentare al Congresso un piano di comunicazione semestrale, verificare la sua realizzazione e valutarne obiettivamente i risultati seguendo quanto prescritto nel Regolamento.
Il Gruppo di Comunicazione ha mandato annuale. Almeno cinque tra i sette membri devono essere scelti tra i tra i membri del Partito.