Continua la discussione da Discussione sul nuovo statuto (Tematica Statuto e Manifesto #3213):
SEZIONE V – Organi di Garanzia
Art. 20 – Il Garante (organo di garanzia)
Il Garante ha il ruolo di garanzia a tutela degli iscritti del Partito.
Vigila sull’osservanza dello Statuto, dirime i contrasti di interpretazione in merito fra gli altri organi del partito.
Il Garante è eletto dal Congresso tra i suoi membri secondo le regole prescritte dal Regolamento con mandato annuale.
Il Garante può delegare il ruolo di tenuta del libro soci a persona di sua fiducia.
Il Garante può ammonire il Pirata che si sia reso responsabile di violazioni dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice di Condotta e, nei casi più gravi, segnalare tale Pirata al Collegio dei Probiviri per sanzioni più gravi. (27)
Il Garante è eletto con mandato annuale da un Congresso tra i membri del Partito.
Le decisioni del Garante sono appellabili di fronte al Congresso Permanente secondo le modalità prescritte dal Regolamento.
Art. 21 – Il Collegio dei Probiviri (organo di garanzia)
Il Collegio dei Probiviri raccoglie le segnalazioni del Garante e determina la misura delle sanzioni da applicare ai Pirati che si siano resi responsabili di violazioni al Regolamento, allo Statuto, al Codice di Condotta.
Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri e viene eletto con mandato annuale. Almeno uno dei membri deve essere di genere femminile e uno di genere maschile. Almeno tre membri devono essere iscritti al Partito. Le modalità elettive sono stabilite per Regolamento, tuttavia è obbligatorio che sia stabilito un sistema elettorale che escluda l’elezione in blocco dei membri del Collegio, in favore di un sistema proporzionale alle singole preferenze espresse. (28)
Il Collegio decide secondo le procedure stabilite dal Regolamento e le sue decisioni sono appellabili di fronte al Congresso Permanente. Nell’ambito delle sue funzioni, il Collegio può:
- ammonire un Pirata;
- sospendere un Pirata fino a un massimo di trenta giorni;
- sospendere un funzionario eletto del Partito fino a un massimo di trenta giorni;
- escludere un Pirata.
Le decisioni del Collegio devono essere motivate e sono appellabili di fronte al Congresso Permanente.
La pubblicità delle sanzioni applicate dal Collegio è determinata dal Regolamento.