Proposta i6778 - Discussione sezione V - Organi di Garanzia

Continua la discussione da Discussione sul nuovo statuto (Tematica Statuto e Manifesto #3213):

SEZIONE V – Organi di Garanzia

Art. 20 – Il Garante (organo di garanzia)

Il Garante ha il ruolo di garanzia a tutela degli iscritti del Partito.

Vigila sull’osservanza dello Statuto, dirime i contrasti di interpretazione in merito fra gli altri organi del partito.

Il Garante è eletto dal Congresso tra i suoi membri secondo le regole prescritte dal Regolamento con mandato annuale.

Il Garante può delegare il ruolo di tenuta del libro soci a persona di sua fiducia.

Il Garante può ammonire il Pirata che si sia reso responsabile di violazioni dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice di Condotta e, nei casi più gravi, segnalare tale Pirata al Collegio dei Probiviri per sanzioni più gravi. (27)

Il Garante è eletto con mandato annuale da un Congresso tra i membri del Partito.

Le decisioni del Garante sono appellabili di fronte al Congresso Permanente secondo le modalità prescritte dal Regolamento.

Art. 21 – Il Collegio dei Probiviri (organo di garanzia)

Il Collegio dei Probiviri raccoglie le segnalazioni del Garante e determina la misura delle sanzioni da applicare ai Pirati che si siano resi responsabili di violazioni al Regolamento, allo Statuto, al Codice di Condotta.

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri e viene eletto con mandato annuale. Almeno uno dei membri deve essere di genere femminile e uno di genere maschile. Almeno tre membri devono essere iscritti al Partito. Le modalità elettive sono stabilite per Regolamento, tuttavia è obbligatorio che sia stabilito un sistema elettorale che escluda l’elezione in blocco dei membri del Collegio, in favore di un sistema proporzionale alle singole preferenze espresse. (28)

Il Collegio decide secondo le procedure stabilite dal Regolamento e le sue decisioni sono appellabili di fronte al Congresso Permanente. Nell’ambito delle sue funzioni, il Collegio può:

  1. ammonire un Pirata;
  2. sospendere un Pirata fino a un massimo di trenta giorni;
  3. sospendere un funzionario eletto del Partito fino a un massimo di trenta giorni;
  4. escludere un Pirata.

Le decisioni del Collegio devono essere motivate e sono appellabili di fronte al Congresso Permanente.

La pubblicità delle sanzioni applicate dal Collegio è determinata dal Regolamento.

Questo assetto di giustizia ed ancora di più quello proposto da exedre non sarebbero legali in Germania. Ho trovato una traduzione inglese della legge dei partiti in vigore in Germania e vi incollo l’articolo riguardo alle corti arbitrali:

In questo senso l’attuale Statuto si avvicina ad implementare la giustizia interna in linea con la legge tedesca mentre i nuovi statuti proposti non lo fanno. Non che lo debbano fare, ma questa è una delle ragioni perché oggettivamente la politica in Germania funziona un pochino meglio.

OK, ma il mio scopo è renderlo compatibile con le linee guida italiane, non con la legge tedesca. In questo senso, ho previsto due organi di giustizia, proprio perché le linee guida impongono che per le sanzioni, l’organo deputato a irrogarle deve essere diverso da quello che le segnala.

Ti invito a leggerle:

http://www.parlamento.it/1063

“Non sono ammissibili composizioni fluttuanti in assenza di criteri e di presupposti previsti nello statuto, che siano garanti del grado di rappresentatività dell’organo. Non sono ammesse cooptazioni e le vacanze vanno coperte secondo le regole ordinarie per la nomina dei componenti.”

In pratica esattamente come ho criticato per un anno, tutte le attività di questo partito dalla campagna elettorale a seguire non erano in linea con queste linee guida del parlamento. La dirigenza “de facto” cooptata e non prevista dallo statuto, motivata da una “vacanza” di ruoli non eletti (il coordinamento al quale fu impedito di formarsi). In pratica il comportamento delle persone che continuano a dominare questo partito era profondamente ed ufficialmente antidemocratico, eppure il Collegio si ostina a non eseguire sanzioni disciplinarie e ripristinare una democrazia interna conforme.

Sei sicuro che mi volevi invitare a leggerle se poi te le sbatto in faccia, tu che detieni responsabilità per il modo come il partito non le soddisfa?

Ci sono anche indicazioni riguardo al ordine del giorno delle assemblee che in occasione dell’AO 2019 si tentò di disrispettare.

E con questo torniamo al topic specifico:

Va previsto un organo di garanzia con il compito di risolvere conflitti fra gli iscritti inerenti alla corretta interpretazione e/o applicazione delle regole statutarie e di ogni altra norma afferente al funzionamento del partito, ai rapporti fra gli associati e al corretto utilizzo delle risorse economiche.

Uno stretto elenco burocratico delle cose che il CA può o non può fare secondo me non soddisfa l’esigenza delle linee guida e risolvere qualsiasi conflitto e rispettare ogni qualsiasi norma.

“va garantita, con riguardo ai soli organi collegiali ed esclusi quelli con funzioni esecutive, la presenza anche di posizioni di minoranza, secondo un criterio che può in genere raccordarsi all’effettivo grado di rappresentatività di una parte degli iscritti al partito”

Questo è un aspetto neanche facile da realizzare — richiede che in pratica la formazione del CA avvenga in un processo di consensualità delle fazioni piuttosto che in una serie di elezioni a semplice maggioranza.

“In ossequio al principio di tipicità e in rapporto di proporzione e congruità a specifiche ipotesi di illecito, vanno individuate le singole sanzioni disciplinari, che possono essere graduate dal richiamo o censura dell’iscritto, ovvero dalla sospensione temporanea, fino a quella massima di espulsione dal partito.”

Più che altro perché alternative non esistono. Nessun partito può istituire una punizione fisica degli iscritti. Mi domando se questo paragrafo significa che tale elenco, nonostante ovvio e identico a quanto indicato dalle linee guida stesse, necessita essere ripetuto esplicitamente in regolamento?

“Va regolamentato il procedimento sanzionatorio. I diritti di difesa e di contraddittorio sono di massima assicurati: dalla preventiva contestazione dell’addebito recante l’indicazione della condotta che si qualifica come illecita a delle disposizioni ritenute violate; dalla previsione di termini congrui per le difese dell’inquisito; dall’accesso a tutti gli atti del procedimento; dalla possibilità dell’inquisito di farsi eventualmente assistere nel giudizio disciplinare da soggetto qualificato da esso designato.”

Uhm, mi stanno dicendo che lasciare che siano le leggi nazionali a definire questi parametri non va bene. Forse hanno già fatto l’esperienza con i CA che in assenza di regole non fanno più nulla piuttosto di fare tutto il necessario, oppure sono capaci di eseguire atti di profonda ingiustizia — a discapito degli iscritti ma anche mettendo a rischio l’incolumità legale del partito. La cosa che mi innervosisce all’idea è che facilmente si possono in questo modo creare procedure burocratiche che di fatto riducono la probabilità di giustizia — se ciò avviene, l’invito alla querela contro il partito è quasi garantito.