Continua la discussione da Discussione sul nuovo statuto (Tematica Statuto e Manifesto #3213):
SEZIONE VII – Disposizioni transitorie e finali
Art. 24 – Scioglimento
Lo scioglimento del Partito è determinato da un Congresso con una maggioranza qualificata di due terzi.
In caso di scioglimento del Partito per qualunque causa, è fatto obbligo di devolverne il patrimonio alla United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (U.N.E.S.C.O.).
Art. 25 – Iscrizione al Registro Nazionale dei Partiti
Il Regolamento stabilisce una procedura di approvazione delle modifiche statutarie compatibile con i tempi richiesti dalla Commissione di garanzia per l’adeguamento dello Statuto. Tale procedura dovrà altresì essere utilizzata per l’approvazione degli emendamenti necessari ad adeguare lo Statuto ad eventuali cambiamenti nelle linee guida.
La volontà di rescissione dal Registro viene stabilita con procedura analoga alle mozioni politiche.
Art. 26 – Entrata in vigore
Questo statuto entrerà in vigore non appena saranno approvati i necessari regolamenti attuativi e il Codice di Condotta.
Gli organi stabiliti dal precedente Statuto rimangono in vigore fino all’elezione dei nuovi organi.