Proposta i6778 - Discussione sezione VII - Disposizioni transitorie e finali

Continua la discussione da Discussione sul nuovo statuto (Tematica Statuto e Manifesto #3213):

SEZIONE VII – Disposizioni transitorie e finali

Art. 24 – Scioglimento

Lo scioglimento del Partito è determinato da un Congresso con una maggioranza qualificata di due terzi.

In caso di scioglimento del Partito per qualunque causa, è fatto obbligo di devolverne il patrimonio alla United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (U.N.E.S.C.O.).

Art. 25 – Iscrizione al Registro Nazionale dei Partiti

Il Regolamento stabilisce una procedura di approvazione delle modifiche statutarie compatibile con i tempi richiesti dalla Commissione di garanzia per l’adeguamento dello Statuto. Tale procedura dovrà altresì essere utilizzata per l’approvazione degli emendamenti necessari ad adeguare lo Statuto ad eventuali cambiamenti nelle linee guida.

La volontà di rescissione dal Registro viene stabilita con procedura analoga alle mozioni politiche.

Art. 26 – Entrata in vigore

Questo statuto entrerà in vigore non appena saranno approvati i necessari regolamenti attuativi e il Codice di Condotta.

Gli organi stabiliti dal precedente Statuto rimangono in vigore fino all’elezione dei nuovi organi.

Inserire (qui od altrove) la frase: “Il PP-IT si riconosce nel Manifesto del PP-EU riportato in allegato”
E’ quanto scritto nello statuto del PP-EU e di un altro PP europeo (non ricordo quale, forse più d’uno)