Così, tanto per avere il precedente storico:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-01-19;129@originale
Questo l’articolo 68 della Costituzione
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. […]
Questi i regolamenti di Senato e Camera
http://www.senato.it/1044?articolo=1107&sezione=153
https://leg16.camera.it/438?shadow_regolamento_capi=982&shadow_regolamento_articoli_titolo=Articolo%2049%20(*)
Norme vigenti e prassi applicative del voto segreto al Parlamento
L’attuale disciplina del voto segreto è quella risultante a seguito delle modifiche regolamentari approvate nel 1988, da entrambe le nostre Assemblee parlamentari, con le quali si è provveduto ad innovare la precedente regolamentazione della materia riducendone notevolmente l’area di ammissibilità. A differenza del precedente regime che ammetteva lo scrutinio segreto per tutte le votazioni e lo prevedeva come obbligatorio per la votazione finale dei progetti di legge, l’attuale formulazione dell’art. 49, comma 1 r. C. (al Senato: art. 113, comma 2 r. S.), stabilisce invece il principio generale per il quale le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. A tale principio si deroga per le votazioni riguardanti le persone; esse hanno obbligatoriamente luogo a scrutinio segreto sia che si svolgano in Assemblea che in Commissione (artt. 49 e 51, comma 1 r. C.; art. 113, comma 3 r. S.). Secondo l’indirizzo interpretativo sono effettuate a scrutinio segreto tutte le votazioni riguardanti persone che concernono: elezioni, dimissioni, richieste di autorizzazioni a procedere per reati ministeriali (art. 96 Cost.); pareri in Commissione sulle proposte di nomina del governo ai sensi della legge n. 14 del 1978. Sono inoltre votate a scrutinio segreto, solo quando ne sia avanzata richiesta, le proposte delle giunte sulle richieste di autorizzazione all’arresto e altri atti privativi della libertà personale, perquisizioni personali e domiciliari, intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, sequestro di corrispondenza, in quanto incidenti sui principi costituzionali richiamati dall’art. 49 r. C. e dall’art. 113 r. S. Il voto palese è sempre obbligatorio per tutte le votazioni concernenti la legge finanziaria, le leggi di bilancio, le leggi collegate e tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie (art. 49, comma 1-bis; art. 113, comma 6 r. S.). In Assemblea il voto segreto è consentito anche in altre ipotesi quando vi sia stata la relativa richiesta da parte di 30 deputati o da uno o più presidenti di gruppi, che separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica (art. 51, comma 2 r. C.; al Senato occorrono invece 20 senatori, art. 113, comma 2 r. S.). I regolamenti delle due Camere prevedono concordemente la facoltà di richiedere lo scrutinio segreto nelle votazioni che incidono sui principi e sui diritti di libertà di cui ai seguenti articoli della Costituzione: art. 6 (tutela delle minoranze linguistiche); art. 13 (libertà personale e restrizioni ad essa relative, carcerazione preventiva); art. 14 (libertà di domicilio); art. 15 (libertà di corrispondenza); art. 16 (libertà di circolazione); art. 17 (libertà di riunione); art. 18 (libertà di associazione); art. 19 (libertà religiosa); art. 20 (divieto di limitazioni per le associazioni religiose) art. 21 (libertà di manifestazione del pensiero e di stampa); art. 22 (cittadinanza, capacità giuridica, nome); art. 24 (diritto alla difesa); art. 25 (diritto al giudice naturale e principio di legalità); art. 26 (estradizione), art. 27 (responsabilità penale, presunzione d’innocenza, divieto della pena di morte e dei trattamenti disumani e degradanti, finalità rieducativa della pena); art. 29 (diritti della famiglia e disciplina del matrimonio); art. 30 (educazione della prole e tutela dei figli); art. 31, comma 2 (protezione della maternità, dell’infanzia e della gioventù); art 32, comma 2 (trattamenti sanitari obbligatori). In ogni caso, nel concorso tra richieste di voto segreto e questione di fiducia posta dal governo, la prassi parlamentare ha però dato la prevalenza al voto palese, vanificando alla fine quella libertà di coscienza del parlamentare che si intendeva tutelare dai diktat dei partiti e dell’esecutivo, nelle materie attinenti ai diritti fondamentali, di cui alla prima parte della Costituzione. Sono, infine, ammesse le richieste di deliberazione a scrutinio segreto concernenti le modificazioni al regolamento. Fin qui le regole comuni; ci sono però alcune differenze importanti nella disciplina dell’istituto tra le due Camere. Intanto il regolamento del Senato prevede il voto segreto anche per quanto riguarda le norme relative alla protezione socioeconomica della famiglia: il riferimento è al primo comma dell’articolo 31 della Costituzione. Inoltre il regolamento della Camera prevede la possibilità del voto segreto anche per: l’istituzione di Commissioni parlamentari d’inchiesta; le leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte Costituzionale), le leggi relative agli organi delle regioni; le leggi elettorali. Le differenze principali riguardano però gli aspetti interpretativi. Come osserva Andrea Manzella al Senato è ammesso il voto segreto anche solo per “riferimento indiretto” ad uno dei diritti elencati nella prima parte della Costituzione. Alla Camera invece, per espressa disposizione regolamentare lo scrutinio segreto è consentito limitatamente alle questioni “strettamente” attinenti ai casi di cui al comma 1 dell’art. 49 r. C., con ciò stabilendosi la preclusione rispetto ad interpretazioni estensive dell’ambito di applicazione della norma medesima (art. 49, comma 1-quinquies). Ciò ha consentito un’interpretazione restrittiva dell’ambito di applicazione del voto segreto che deve quindi ritenersi “ammesso solo per le norme che, rispetto ai principi e ai diritti costituzionali indicati dall’articolo 49, comma 1, introducano una disciplina significativamente divergente rispetto a quella esistente o modifichino le condizioni sostanziali per l’esercizio dei diritti in questione”. Rimangono, pertanto, escluse dall’area di ammissibilità della predetta modalità di votazione le disposizioni che, non incidendo sui tratti essenziali di tale disciplina, non alterino le caratteristiche fondamentali del quadro normativo vigente nel suo rapporto con le norme costituzionali" (Giunta del regolamento, 7 marzo 2002). Al fine di salvaguardare la rigorosa applicazione di tale criterio, l’art. 49, comma 1 - quinquies r. C. ammette che, in relazione al carattere composito dell’oggetto posto in votazione, possa richiedersi la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto. Quando l’ammissibilità della richiesta di scrutinio segreta è controversa, entrambi i regolamenti assegnano al Presidente, sentita ove necessario la Giunta del regolamento, la competenza a decidere in merito (art. 49, comma 1-quinquies r. C.; art. 113, 5 r. S.). Con questo potere presidenziale di interpretazione nei casi di dubbio (Giunta del regolamento, 7 marzo 2002) si è voluto “sottrarre alla stretta logica dei numeri la decisione su materie in cui prevale la garanzia del singolo e delle minoranze” (Curreri). In relazione al carattere composito di un progetto di legge si procede ad effettuare il giudizio di prevalenza per determinare se sulla sua votazione finale possa essere ammesso o meno il voto segreto, (art. 49 r. C.), un giudizio di prevalenza che il Presidente della Camera ha ritenuto non debba fondarsi su criteri meramente quantitativi bensì su una valutazione globale del provvedimento e delle sue preminenti finalità (seduta del 25 settembre 2002). Alla luce di questa interpretazione, le questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate sulla proposta di legge in materia di “legittimo sospetto”, in relazione all’art. 25 della Costituzione, furono poste in votazione a scrutinio segreto. Di segno diverso, nel corso della XIII legislatura, è stato il criterio adottato per respingere una richiesta di votazione mediante scrutinio segreto riferita ad una questione pregiudiziale, in occasione dell’esame del disegno di legge AC 3240 recante nuova disciplina dell’immigrazione. In tale circostanza, si preferì ricorrere ad un criterio eminentemente quantitativo, e cioè valutando che le disposizioni non assoggettabili a voto segreto erano più numerose di quelle sulle quali esso era consentito, indipendentemente dal riferimento alle finalità complessive della legge (Giunta per il regolamento nella seduta del 30 settembre 1997). Le questioni pregiudiziali, pertanto, devono essere poste in votazione con modalità analoghe a quelle adottabili per la votazione finale del progetto di legge, considerato che il voto favorevole sulle questioni pregiudiziali può determinare la reiezione dell’intero provvedimento ed assumere quindi natura di deliberazione definitiva sul merito. Diversamente si pone, invece, il problema per le questioni sospensive. In effetti, l’approvazione di una questione sospensiva non costituisce una decisione normativa, non determinando effetti sull’ordinamento né incidendo, in alcun modo, sul merito del provvedimento. La questione sospensiva, a differenza della pregiudiziale, incide sull’iter del progetto di legge che mira a sospendere, ma non comporta, in sé, conseguenze sul merito dello stesso. Relativamente all’ammissibilità di richieste di votazione a scrutinio segreto per atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) una più restrittiva interpretazione del comma 1 dell’articolo 49 ha condotto ad escludere tale tipologia di atti da quelle per le quali è ammissibile il voto segreto. Tali votazioni, infatti, non incidono sui principi e sui diritti costituzionali di cui all’articolo 49, comma 1, in quanto essi riguardano indirizzi al governo e non producono immediatamente effetti sui principi e diritti sopra richiamati.
Fonte: http://dirittoditutti.giuffre.it/psixsite/Primo%20Piano/Il%20diritto%20utile/default.aspx?id=6895